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5 MAGGIO

5 maggio 1995: la Cassazione toglie la parola “Dio” dai giuramenti in Tribunale

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Il 5 maggio non è solo una poesia di Alessandro Manzoni o il ricordo di Lazio-Inter 4-2, partita che costò lo scudetto all’Inter allenata da Hector Cuper. Il 5 maggio va anche ricordato per una sentenza della Corte di Cassazione che cancellò ogni riferimento religioso e l’idea stessa di giuramento durante una deposizione come testimone in un’aula di tribunale per tutti i casi coperti dal codice civile. Fino a 22 anni fa in Italia chiunque si fosse presentato a testimoniare avrebbe dovuto giurare davanti a Dio della sua deposizione. Le cose cambiarono quasi per caso per una rivoluzione culturale.

5 MAGGIO 1995: SPARISCE LA PAROLA “DIO” IN TRIBUNALE

Come ricordato dalla sentenza depositata in cancelleria il 5 maggio 1995 si arrivò a tale decisione dopo che a Torino un teste si rifiutò in aula di prestare giuramento secondo la formula stabilita dal secondo comma dell’articolo 251 del Codice di Procedura Civile. Il Pretore di Torino sollevò d’ufficio la questione di legittimità costituzionale dell’articolo in questione nella seguente parte:

il giudice istruttore “ammonisce il teste sull’importanza religiosa, se credente, e morale del giuramento” e gli legge la seguente formula: “Consapevole della responsabilità che con il giuramento assumete davanti a Dio, se credente, e agli uomini, giurate di dire la verità, null’altro che la verità

con la risposta prevista:

“lo giuro”

All’epoca il teste avrebbe dovuto rispondere in maniera diversa da coloro che erano coinvolti come testimoni in un’udienza penale. Questi, secondo l’articolo 497 comma 2 del Codice sono tenuti a usare la seguente formula:

“Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza”, oltreché nella parte in cui prevede che il testimone pronunci le parole “lo giuro”.

La Suprema Corte analizzò il caso a fondo e tenne in considerazione la posizione originaria del teste che si era rifiutato di prestare giuramento in nome di Dio per motivi religiosi. Allo stesso tempo si riconobbe come la formula prevista dal Codice Civile non prendesse in considerazione né la libertà di coscienza né il principio supremo della Laicità dello Stato che impone allo Stato stesso il ruolo di garante in regime di pluralismo confessionale e culturale.

5 MAGGIO 1995: NIENTE DIO IN TRIBUNALE MA SOLO L’IMPEGNO A DIRE IL VERO

Per questo la Cassazione decise di estendere l’articolo 497 comma 2 anche al codice Civile scrivendo la nuova formula con cui il Giudice in aula avrebbe dovuto rivolgersi a un testimone:

“Il giudice istruttore avverte il testimone dell’obbligo di dire la verità e delle conseguenze penali delle dichiarazioni false e reticenti e lo invita a rendere la seguente dichiarazione: “Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza”

Allo stesso tempo venne dichiarato incostituzionale ogni riferimento a Dio e al giuramento da parte dei testimoni in un’aula di tribunale. (Photocredit copertina Pixabay)

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