Un sito di sport, cultura, notizie dalla rete e dal mondo

legittima difesa legge

Legittima difesa: cosa dice la legge attualmente in vigore in Italia

in Società Da

Legittima difesa, la legge che c’è anche se non sembra. L’uccisione di un ladro da parte del ristoratore di Casaletto Lodigiano, Mario Cattaneo, ha riacceso la polemica. L’uomo al momento è indagato con l’accusa di omicidio volontario. Il centrodestra, per bocca di Giorgia Meloni, vorrebbe una riforma della legittima difesa per evitare che casi come quello che ha visto per protagonista il ristoratore di Casaletto Lodigiano possano concludersi con un processo.

LEGITTIMA DIFESA: LA PROPOSTA DI GIORGIA MELONI

Giorgia Meloni su Facebook ha spiegato la loro proposta di riforma della legge sulla legittima difesa, proposta “affossata in Parlamento dalla sinistra“, spiega il politico. In sostanza si vuole affermare il principio secondo cui “se nella migliore delle ipotesi entri nella mia proprietà di notte per rubare io ho il diritto di difendermi“. A titolo di cronaca è opportuno spiegare che Mario Cattaneo è attualmente indagato per omicidio volontario. Quattro ladri sono entrati nella sua osteria. Lui ha sparato, alla schiena, a uno di loro. Questo è stato trovato morto a 150 metri dall’ingresso dell’attività.

LEGITTIMA DIFESA, LA LEGGE IN VIGORE IN ITALIA

Come dicevamo in Italia esiste già una legge sulla legittima difesa. Parliamo dell’articolo 52 del Codice Penale in cui si spiega come non è punibile colui che ha commesso un fatto se è stato costretto “dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di una offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa”.

La legge sulla legittima difesa continua così:

Nei casi previsti dall’articolo 614, primo e secondo comma -ovvero la violazione di domicilio, ndr-, sussiste il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un’arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere:
a) la propria o la altrui incolumità:
b) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d’aggressione.

La disposizione di cui al secondo comma si applica anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all’interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un’attività commerciale, professionale o imprenditoriale.

In sostanza la legge autorizza la legittima difesa secondo un principio di proporzionalità. Si possono anche usare le armi, a patto che vi sia una condizione che ne giustifichi l’utilizzo.

LEGITTIMA DIFESA: USO DELLE ARMI, ECCESSO COLPOSO, STATO DI NECESSITÀ

L’articolo 53 del Codice Penale, a proposito della legittima difesa, disciplina l’uso legittimo delle armi. Allo stesso modo l’articolo 54 definisce lo stato di necessità che spiega come non sia punibile chi ha commesso il fatto “per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, nè altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo”. Infine l’articolo 55 del Codice Penale parla di “eccesso colposo“, concetto applicabile a sua volta alla legittima difesa.

LEGITTIMA DIFESA, LA LEGGE E L’ONERE DELLA PROVA

In sostanza la legge sulla legittima difesa in Italia esiste già ed è ben articolata. Questa è contemplata nonché autorizzata a condizione che vi sia una proporzionalità tra azione e reazione. Ovviamente non esiste uno schema per individuare quale sia la reazione più corretta a un’offesa per determinare la legittima difesa. L’articolo 54 presuppone l’onere della prova da parte dell’offeso in caso di un eccesso nella valutazione. A questo punto è il giudice a stabilire se ci sono o meno i presupposti per definire la correttezza dell’operato o meno. Allo stesso modo l’uso delle armi è inteso nella misura in cui ci sia un pericolo reale per la propria o altrui incolumità, anche in una violazione di domicilio.

LEGITTIMA DIFESA, IL CASO DI GRAZIANO STACCHIO E L’ASSOLUZIONE

Ed è questo il motivo per cui Graziano Stacchio, il benzinaio di Ponte di Nanto, provincia di Vicenza, è stato assoluto dall’accusa di eccesso colposo di legittima difesa. L’uomo era intervenuto per fermare una rapina in una gioielleria adiacente alla sua attività. Il giudice, dopo le perizie della Procura, ha stabilito che i rapinatori avevano sparato per uccidere con raffiche ad altezza uomo. Il suo intervento quindi è stato inteso come la risposta a una minaccia mortale con un mezzo proporzionato. Inoltre Stacchio aveva sparato non per colpire i rapinatori ma per farli desistere. Non era sua intenzione prenderli in parti vitali.

LEGITTIMA DIFESA, IL CASO DI ERMES MATTIELLI E LA CONDANNA

Caso diverso fu quello del rigattiere Ermes Mattielli, deceduto nel 2016, condannato a cinque anni e quattro mesi di carcere per aver sparato 14 colpi di pistola contro due rom sorpresi a rubare dei cavi di rame nel suo deposito. L’accusa era di tentato duplice omicidio volontario. I ladri vennero condannati per il furto ma ottennero un risarcimento dall’uomo di 135.000 euro. I due avevano in mano delle spranghe. L’uomo sparò loro a distanza ravvicinata con la sua pistola calibro 9. L’uomo, che dichiarò di aver sparato per paura, fu inizialmente condannato per lesioni colpose, pena sospesa e condizionata al pagamento ai ladri di una provvisionale di 120.000 euro. La sentenza venne annullata dalla Corte d’Appello di Venezia. Per i giudici Mattielli aveva sparato per uccidere.

(Photocredit copertina Di Rama – Opera propria, CC BY-SA 2.0 fr, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=448061)

Tags:

Lascia un commento

Your email address will not be published.

*

Torna SU